BRONI - I cittadini potranno chiedere il risarcimento per i danni da amianto?
BRONI. Può il turbamento psicologico provato dalle persone non dipendenti Fibronit dalla conoscenza della reale pericolosità dell’amianto e dalla consapevolezza di essere potenzialmente a rischio di malattia, diventare motivo per chiedere i danni all’azienda che ha provocato tutto questo? A quanto pare sembra possibile, come dimostrerebbe una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Appello di Lecce che risale al 2002. In quella circostanza, infatti, la Corte aveva espresso un principio di diritto: “in caso di compromissione dell’ambiente a seguito di disastro colposo, il danno morale soggettivo lamentato dai soggetti che si trovano in una particolare situazione, in quanto abitano e/o lavorano in detto ambiente e che provino in concreto di avere subito un turbamento psichico, come sofferenze e patemi d’animo, di natura transitoria a causa dell’esposizione a sostanze inquinanti e alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro, vita, è risarcibile autonomamente anche in mancanza di una lesione all’integrità psico-fisica, come il danno biologico, o di altro evento produttivo di danno patrimoniale”. In pratica, la Corte riconosce che sapendo del pericolo, il turbamento prodotto dalla notizia, possa essere considerato motivo sufficiente per chiedere e ottenere il risarcimento del sanno subito e patito. La ragione, spiega poco dopo la sentenza, sta nel fatto che “si tratta di reato plurioffensivo che comporta oltre all’offesa all’ambiente e alla pubblica incolumità, anche l’offesa ai singoli, pregiudicati nella loro sfera individuale”.
Quindi, essendo venuti a sapere di aver vissuto in un ambiente dove, almeno fino agli anni ’80, sono state riversate nell’aria fibre di asbesto sia per la cattiva gestione dei filtri nei camini dell’azienda, sia per il trasporto all’esterno di lastre messe a disposizione dei dipendenti dalla fabbrica stessa perché li usassero dove volevano, gli abitanti di Broni, che oggi hanno chiaro il rischio cui sono stati sottoposti, potrebbero unirsi in un’azione legale e procedere contro la Fibronit chiedendo il riconoscimento del danno morale personale. Una ipotesi che fino a pochi anni fa appariva impensabile perché, mentre per i dipendenti era riconosciuta la prova del rapporto causa-effetto fra amianto e malattie professionali come l’asbestosi, per tutti gli altri cittadini che pure si erano ammalati di mesotelioma e ne erano morti, sembrava non esistesse una norma che ne tutelasse il diritto alla salvaguardia della propria salute.
Questa di Lecce è solo una sentenza ma fa comunque testo ed è un precedente importante che potrebbe essere concretamente applicabile al caso di Broni come spiega l’avvocato Luca Angeleri che con il collega Marco Casali segue da anni alcune cause contro Fibronit: “In effetti qui il danno ambientale è stato fatto perché abbiamo sentito le testimonianze che documentano come le fibre uscissero nell’aria e nell’acqua di scarico dell’azienda – spiega il legale bronese – e come venissero portate all’esterno dagli stessi ex dipendenti per essere usate in campagna, in cortile o anche in casa come coperture. Dunque il danno ambientale è avvenuto e a questo si aggiunga il fatto che quando il mesotelioma è riconosciuto in una persona che non lavorava in fabbrica, non esiste più dubbio sul danno provocato dall’amianto, tanto che si procede per omicidio contro la proprietà. Però questa procedura non è applicabile ovunque – conclude l’avvocato Angeleri – ma per situazioni ben definite come Broni, o Casale, o comunque località dove l’amianto ha effettivamente determinato un danno ambientale concreto”.
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22 / 12 / 2008
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